Art. 11.

      1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa»;

          b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano»;

 

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          c) al comma 2, lettera f), le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».